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Società cooperative

 

Per il codice civile italiano, una società cooperativa è una società costituita per gestire in comune un'impresa che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci (scopo mutualistico) quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta.
Fino al 2001 il codice civile della Repubblica italiana prevedeva che per costituire una cooperativa ci volesse un minimo di 9 soci, mentre con un numero di soci da 3 a 8 si poteva costituire una piccola società cooperativa: con la riforma del diritto societario l'istituto giuridico della piccola cooperativa è stato abrogato e si è introdotta la possibilità di costituire società cooperative anche con un numero minimo di 3 soci.
La società cooperativa ha come fine lo scopo mutualistico anziché quello lucrativo; più precisamente la società cooperativa fornisce ai soci, beni, servizi e possibilità di lavoro, a condizioni più vantaggiose.
Ci sono diverse forme di società cooperative:
  1. Cooperative di produzione e lavoro: si occupano di garantire ai loro soci un lavoro stabile e giustamente remunerato;
  2. Cooperative di consumo: si costituiscono tra soci consumatori;
  3. Cooperative agricole: svolgono attività agricole quali la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli, l’agricoltura biologica, l’agriturismo;
  4. Cooperative di edilizia abitativa: si occupano di costruire alloggi per i soci stessi;
  5. Cooperative di trasporto: hanno come obiettivo quello di trasportare cose e persone, di caricare e scaricare le merci e di spedire per conto terzi;
  6. Cooperative di pesca: svolgono l’attività della pesca;
  7. Cooperative sociali: ho anno come obiettivo quello di rispondere alle esigenze della collettività, in particolare dei cittadini più deboli e vantaggiati.
Le cooperative sociali possono essere cooperative di tipo A e cooperative di tipo B:
  • Le cooperative sociali di tipo A gestiscono servizi socio- sanitari ed educativi, come per esempio, centri sociali, case alloggio, centri rieducativi, strutture sanitarie, etc.
  • Le cooperative sociali di tipo B si occupano dell’inserimento lavorativo, nell’ ambito agricolo, industriale, commerciale, artigianale, di soggetti svantaggiati ( portatori di handicap, tossicodipendenti, minori in età lavorativa, ex carcerati).
  • La società cooperative si costituisce con un atto pubblico (Atto costitutivo e Statuto) redatto davanti ad un notaio. Dopo la stipulazione dell’atto costitutivo (entro 30 giorni) , la società cooperativa deve iscriversi al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente. Le società cooperative si caratterizzano per l’aspetto democratico perché ogni socio, indipendentemente dall’ammontare di capitale conferito, partecipa alle decisioni dando uno ed un solo voto.
    Gli organi della società cooperativa sono: L’Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione o amministratore unico e il collegio sindacale (o revisore).
    Il rischio patrimoniale da parte del socio è limitato alla quota di capitale che viene sottoscritta. Oltre a questo vantaggio patrimoniale, la società cooperativa presenta altri aspetti vantaggiosi quali:
  • semplicità nella realizzazione: si presta alla realtà delle piccole – medie imprese
  • spese per la costituzione ridotte
  • capitale sociale non elevato
  • flessibilità nella compagine sociale
  • possibilità di ammissione di nuovi soci
  • principio democratico: tutti i soci partecipano alla stessa misura
  • personalità giuridica
  • agevolazioni fiscali e contributive
  • coinvolgimento dei soggetti svantaggiati
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